Decreto di proroga del termine pickerl
Il Ministero delle Infrastrutture ha pubblicato un decreto che intende chiarire le ambiguità emerse dalla proroga del termine per la revisione del §57a a causa della pandemia di Covid-19.

Decreto di proroga del termine pickerl
I punti principali del decreto:
– In sintesi, prevede una proroga di sette mesi della validità dei bollini di valutazione o dei certificati di prova se scadono o sono scaduti tra il 1° febbraio 2020 e il 31 agosto 2020.
– Va notato che questa proroga si riferisce solo alla data di validità della prova (targa o modulo di valutazione) e non anche alla norma sulla tolleranza di quattro mesi di cui all’articolo 57a comma 3 KFG. L'estensione di validità non modifica l'orario della successiva ispezione del veicolo.
– I verbali (certificati di prova) ampliati dal regolamento possono successivamente essere utilizzati anche come prova per l'immatricolazione dei veicoli.
– I termini sostanziali che scadrebbero dopo il 13 marzo 2020 e che non possono essere prorogati a causa delle misure restrittive adottate per prevenire la diffusione del COVID-19 saranno sospesi fino alla fine del 31 maggio 2020.
– La disposizione prevede quindi una sospensione della decorrenza dei termini sostanziali fino al 31 maggio 2020, che si applica anche al periodo di tolleranza di quattro mesi ai sensi dell’articolo 57a capoverso 3 KFG. La caratteristica di una sospensione del termine è che un determinato periodo di tempo (in questo caso dal 13 marzo 2020 al 31 maggio 2020) non viene conteggiato nel calcolo della scadenza del termine, ma questo tempo viene “aggiunto” successivamente, cioè se si applica il regolamento di tolleranza di quattro mesi ai sensi dell'articolo 57a comma 3 KFG e questo termine è successivo alla scadenza del 13 marzo 2020, i giorni di la sospensione del termine deve essere aggiunta retroattivamente.
Esempi di tale periodo di tolleranza prolungato dalla sospensione del termine:
1. L'adesivo di valutazione è punzonato con 01/2020. Si applica la regola della tolleranza di quattro mesi e scadrebbe alla fine di maggio. Secondo la regolamentazione dell'art. 132a comma 1 frase 2 KFG i giorni di sospensione dei termini devono essere aggiunti dopo la fine della sospensione dei termini (31 maggio 2020). Del periodo di tolleranza di quattro mesi (= 16 settimane), iniziato a febbraio 2020, a metà marzo sono trascorse 6 settimane. Rimangono quindi 10 settimane da aggiungere dopo la fine della sospensione dei termini, cioè dopo il 31 maggio 2020. Cioè metà agosto 2020.
2. Sul contrassegno di valutazione è punzonato 12/2019. Si applica la regola della tolleranza di quattro mesi e scadrà alla fine di aprile. Secondo la regolamentazione dell'art. 132a comma 1 frase 2 KFG i giorni di sospensione dei termini devono essere aggiunti dopo la fine della sospensione dei termini (31 maggio 2020). Del periodo di tolleranza di quattro mesi (= 16 settimane), iniziato a gennaio 2020, a metà marzo sono trascorse 10 settimane. Rimangono quindi 6 settimane da aggiungere dopo la fine della sospensione delle scadenze, ovvero dopo il 31 maggio 2020. Ciò corrisponde a metà luglio 2020.
Tale sospensione del termine non è rilevante per i veicoli il cui contrassegno è punzonato con febbraio 2020 o successiva perché già coperti dall'estensione di validità del Regolamento (UE) 2020/698.