Decreto che chiarisce l'articolo 57a della classe di veicoli L

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In relazione alla proroga dei termini di valutazione per i veicoli della classe L, il Ministero federale per la protezione del clima, l'ambiente, l'energia, la mobilità, l'innovazione e la tecnologia può annunciare quanto segue per chiarimenti:

In Zusammenhang mit der Verlängerung der Begutachtungsfristen für die Fahrzeuge der Klasse L darf das Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie zur Klarstellung Folgendes mitteilen:
In relazione alla proroga dei termini di valutazione per i veicoli della classe L, il Ministero federale per la protezione del clima, l'ambiente, l'energia, la mobilità, l'innovazione e la tecnologia può annunciare quanto segue per chiarimenti:

Decreto che chiarisce l'articolo 57a della classe di veicoli L

1. Generale:
Con il 37° emendamento della KFG il BGBl.
Il precedente periodo di valutazione annuale per i veicoli della classe L è stato abbandonato a favore di una regola di 3 anni dopo la prima immatricolazione, 2 anni dopo la prima valutazione e poi annualmente.
La nuova normativa si applica dal 1 marzo 2020 ed è applicabile anche ai veicoli già immatricolati (Sezione 132 Paragrafo 34 Z 2 KFG).

2. Calcolo della scadenza:
I termini per gli accertamenti ricorrenti devono essere calcolati dal momento della prima immatricolazione del veicolo. Anche se una valutazione annuale è già avvenuta a causa del regolamento precedente.
Per esempio:
Il veicolo è stato immatricolato per la prima volta nell'aprile 2018. La prima perizia è avvenuta nell'aprile 2019. È stato rilasciato un adesivo di valutazione per aprile 2020. Secondo la nuova normativa i termini devono essere calcolati a partire dalla prima immatricolazione del veicolo, per questo motivo la prima revisione (dopo 3 anni) è prevista per aprile 2021. In questo caso su richiesta dovrà essere rilasciato un adesivo di correzione con perforazione 04/2021. Dopo la valutazione dell'aprile 2021, la valutazione successiva verrà effettuata nell'aprile 2023 (2 anni dopo la prima valutazione) e successivamente con cadenza annuale.

3. Scambio badge:
La possibilità di scambiare un adesivo deve essere valutata in base alla data di prima immatricolazione del veicolo. A causa delle nuove scadenze che valgono anche per i veicoli già immatricolati, il primo appuntamento di valutazione dovrebbe essere effettuato dopo 3 anni, il successivo appuntamento di valutazione dopo 2 anni e successivamente ogni anno. Pertanto, per rendere evidente il periodo di valutazione più lungo attualmente in vigore, è necessario effettuare una valutazione oppure scambiare un adesivo senza effettuare una valutazione.
Se i bollini già attaccati non rispettano le nuove scadenze di valutazione, non potranno essere “prorogati” ma dovranno essere sostituiti con bollini fustellati secondo le nuove scadenze.
I proprietari di veicoli della classe L, per i quali ora vige un intervallo di revisione più lungo, hanno la possibilità di richiedere un contrassegno di scambio presso un ufficio di immatricolazione. La richiesta del contrassegno sostitutivo è possibile solo presso gli uffici di approvazione delle assicurazioni, non anche presso gli organismi di valutazione autorizzati (§ 57a KFG).